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  • 2017-03-09 发布于上海
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Premessa La Responsabilità Professionale del Medico Ospedaliero La responsabilità professionale del medico ospedaliero è stata negli anni oggetto di una continua evoluzione giurisprudenziale. Da circa un decennio la Suprema Corte ha tuttavia individuato nel “contratto sociale” la fonte giuridica di tale responsabilità che sussiste nei confronti del paziente anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto. In forza di tale orientamento il medico, nell’esercizio della propria attività presso l’Ente di appartenenza, assume l’obbligo di eseguire prestazioni medico-sanitarie di varia natura che, in caso di errori od omissioni, potrebbero essere fonte di responsabilità per il medesimo. Le tutele Assicurative e Contrattuali del Medico Ospedaliero La responsabilità professionale del medico è generalmente tutelata dall’Azienda di appartenenza tramite la stipulazione di polizze assicurative per la colpa lieve, ovvero nella Regione Toscana attraverso la “Gestione diretta del rischio per responsabilità civile” in base alla Deliberazione n° 1203 del 21 dicembre 2009. Ai sensi dell’art. 21, 1° comma del CCNL della Dirigenza Medica Pubblica dette tutele, che si intendono estese anche all’attività libero professionale intramoeniale, sono tuttavia soggette ad una specifica rivalsa qualora il danno al paziente sia la conseguenza di atti od omissioni riconducibili a colpa grave del professionista. Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria per il 2008) gli Enti e le Aziende Pubbliche non possono intervenire per colmare tale lacuna, stipulando direttamente l’assicurazione, pena l’applicazione di onerose sanzioni inclusa la nullità del contratto assicurativo stesso. La Soluzione Assicurativa per il Personale del SSR della Toscana In base alle motivazioni precedentemente esposte è necessario che le polizze di colpa grave siano stipulate direttamente dal personale ed a tal fine Marsh ha verificato le migliori d

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